Regione Piemonte - Città Metropolitana di Torino
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Si pubblica l’ordinanza 11/2017 del 23/06/2017 con oggetto: MANIFESTAZIONI, EVENTI, SPETTACOLI E RADUNI DI PERSONE A QUALSIASI TITOLO SU AREE  PUBBLICHE. DIVIETO DI SOMMINSTRAZIONE E CONSUMO  DI BEVANDE SUPERALCOOLICHE. DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E CONSUMO DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E IN LATTINE.

Il Sindaco

Ordina:

in occasione di eventi, spettacoli, manifestazioni (anche di natura commerciale) e di raduno di persone su aree pubbliche a qualsiasi titolo:

 

  1. E’ fatto assoluto divieto ai titolari di esercizi pubblici ed ai venditori ambulanti di somministrare e vendere per asporto superalcoolici;
  2. E’ fatto assoluto divieto ai titolari di esercizi pubblici ad ai venditori ambulanti di somministrare e vendere per asporto bevande in bottiglie e recipienti di vetro, nonché in lattine. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione;
  3. E’ fatto assoluto divieto a chiunque di introdurre e consumare superalcoolici, anche già in proprio possesso, nell’area interessata dalla manifestazione;
  4. E’ fatto assoluto divieto a chiunque di introdurre e consumare bevande in bottiglie in vetro ed in lattine, anche già in proprio possesso, nell’area interessata dalla manifestazione.

 

          La presente ordinanza si applica a tutte le aree pubbliche interessate dallo svolgimento di eventi, spettacoli, manifestazioni (anche di natura commerciale) ed al raduno di persone su aree pubbliche a qualsiasi titolo, per tutta la giornata di svolgimento della manifestazione.

 

La presente ordinanza si applica a tutti gli esercizi di somministrazione ed ai venditori ambulanti operanti nell’area di svolgimento della manifestazione, ad esclusione dei casi in cui la somministrazione e il conseguente consumo avvengano all’interno dei locali o delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell’attività, legittimamente autorizzate all’occupazione suolo pubblico.

 

L’inosservanza del presente provvedimento sarà perseguita ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale.

 

La Polizia Municipale e gli altri agenti della Forza Pubblica sono incaricati del controllo della presente ordinanza.

 

Avverso la presente ordinanza è ammesso riscorso al TAR entro 60 giorni decorrenti dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune ovvero, in alternativa, al Capo della Stato entro 120 giorni.

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