La Tari è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Quindi prevede che la somma da versare al Comune sia dovuta dagli inquilini, indipendentemente se proprietari o affittuari.
La Tari (Tassa Rifiuti) è una delle tre componenti dell'Imposta Unica Comunale (IUC), e sostituisce la Tares.
In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.